Il D.L. n. 21/2022, agli artt. 3 e 4, ha introdotto delle misure di sostegno, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas. In sede di conversione del D.L. n. 50/2022 è stata semplificata la procedura per l’accesso al credito, ma il beneficio è stato assoggettato al de minimis.
In particolare, l’art. 3, D.L. n. 21/2022, ha disposto un credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, non energivore, con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, pari al 15% delle spese sostenute. Tale credito spetta alle imprese a condizione che il prezzo della componente “energia”, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Per l’incremento del costo del gas, l’art. 4, D.L. n. 21/2022, ha invece previsto un credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, per le spese sostenute per l’acquisto del medesimo gas per usi diversi da quelli termoelettrici, consumato nel secondo trimestre 2022, pari al 25% delle spese sostenute. In questo caso il credito compete qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Le novità
Il comma 3-bis dell’art. 2, inserito in sede di conversione in legge del D.L. n. 50/2022, ha previsto che, qualora l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o gas dallo stesso fornitore dal quale si riforniva nel primo trimestre 2019, quest’ultimo, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale compete il credito d’imposta, deve inviare una comunicazione al proprio cliente nella quale è riportato l’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare delle detrazioni spettanti.
ARERA, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 50/2022, definirà il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza del venditore.
Invece, qualora il beneficiario abbia modificato il proprio fornitore, dovrà procedere autonomamente alla verifica dei requisiti richiesti per l’accesso alla misura di sostegno.
La misura è tuttavia assoggettata al regime de minimis (nuovo comma 3-ter dell’art. 2) il cui tetto per la generalità delle imprese è fissato in 200.000 euro (25.000 euro per il settore agricolo) ed è calcolato sommando tutti gli incentivi ricevuti nell’ultimo triennio (esclusi quelli del “Temporary Framework – COVID” per i quali vi è un tetto specifico).
È quindi possibile che per molte imprese le aspettative sulle somme recuperabili in relazione ai maggiori costi sostenuti debbano essere ridimensionate. Permane poi sulle imprese beneficiarie l’onere di verificare il calcolo effettuato dal fornitore al fine di assicurarsi che lo stesso non ecceda il limite de minimis.